Nella nostra Circolare del 21/10/2020, n. 64/2020 abbiamo segnalato come negli ultimi anni numerosi interventi di prassi e giurisprudenza hanno trattato l’argomento dell’applicabilità dell’IVA su operazioni aventi ad oggetto indennizzi, risarcimenti, pagamenti a seguito di accordi transattivi, giungendo spesso a conclusioni contrastanti, tanto che stabilire l’inquadramento Iva di queste fattispecie (e di altre simili) può essere particolarmente complicato.
Richiamando il contenuto della citata Circolare, si segnala la Risposta a Interpello, dell’Agenzia delle
Entrate del 26 marzo 2021, n. 212.
L’Agenzia fa presente che una somma di denaro assume rilevanza, ai fini IVA, se corrisposta a titolo di corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate. Diversamente, sono escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere meramente risarcitorio.
Ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale in concreto applicabile, occorre pertanto individuare la "funzione economica" delle somme previste nel contratto, che sono rilevanti agli effetti dell'IVA se corrisposte a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere a carico della controparte negoziale
Si ricorda poi la sentenza n. 20233 del 2018 della Corte di Cassazione che ha precisato che la prestazione è un’operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o in un permettere, purché si collochi all’interno di un rapporto contrattuale.
Si configura pertanto un’operazione imponibile quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente, anche nel caso in cui il servizio sia rappresentato da un obbligo di non fare o permettere.