la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 27 aprile 2018 ha chiarito che in caso di demolizione e fedele ricostruzione della prima casa non può essere applicata l’aliquota Iva del 4%, prevista per la costruzione della stessa. E’ al contrario applicabile l’aliquota del 10%, prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
La Risoluzione segnala che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il parere n. 27/2018, ha precisato che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d del Dpr n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Dunque, con riferimento ai lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio si rende applicabile l’aliquota Iva del 10% prevista, appunto, per gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, dovendosi fare riferimento alla norma di cui al numero 127-quaterdecies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che prevede l’aliquota ridotta del 10% “per le prestazioni dipendenti da contratti d’appalto aventi a oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c, d ed e dell’articolo 31 della legge 457/1978, come integrate dall’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia n. 380 del 2001, (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), a prescindere dalla tipologia dell’immobile oggetto del recupero”.
Ovviamente, se, invece, gli interventi si dovessero riqualificare come interventi di nuova costruzione, potrebbe trovare applicazione l’aliquota Iva del 4% prevista per la costruzione della prima casa non di lusso.