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Martedì, 15 Luglio, 2014
Agevolazione agli investimenti

Come illustrato nella nostra Circolare del 30/6/2014, l'articolo 18 del Dl 91/2014 ha introdotto una nuova agevolazione per le imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nel periodo compreso tra il 25/6/2014 e il 30/6/2015. La disposizione prevede che siano agevolabili tutti e soltanto gli investimenti in cespiti compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Il richiamo alla tabella Ateco complica il calcolo del credito di imposta (i contribuenti dovranno ricostruire a ritroso, e per diversi anni, quali beni potevano considerarsi compresi, e quali no, nella voce 28), anche perché il meccanismo finisce per escludere, senza una chiara motivazione logica, cespiti che hanno funzioni simili a quelli inclusi della tabella agevolata

Sarebbe certamente più opportuna una disposizione che incentivi, come era previsto in precedenti leggi, tutte le acquisizioni di beni strumentali, con la sola eccezione di quelli tassativamente individuati dalla norma come beni esclusi (immobili, beni immateriali, autovetture, eccetera). Al contrario, la rilevanza della divisione 28 comporta che, in generale, sono ammessi al credito di imposta i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione; vi sono però diversi beni che, pur se simili a quelli agevolati, finiscono per non poter usufruire del bonus in quanto inseriti in altri gruppi Ateco.

L’Agenzia delle Entrate (circolare 44/E/2009), in relazione a una norma precedente (la c.d. Tremonti-ter) ha stabilito che possono rientrare nell'agevolazione beni inseriti in voci diverse qualora costituiscano parti indispensabili al funzionamento di cespiti della divisione 28 e che ne costituiscono normale dotazione. L'esempio riguardava i computer (esclusi perché inseriti nella 26) acquistati unitamente a un macchinario della voce 28 che non potrebbe funzionare senza la componente elettronica.

 

Qui di seguito alcuni esempi di beni agevolati:

- Pompe e compressori, utensili portatili a motore

- Gru e macchine per movimentazione, comprese le carriole ma escluse le autogru e le gru ferroviarie

- Apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione

- Macchine per l'industria ceramica

- Motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine

- Macchine da maglieria e per il settore tessile

- Forni, bruciatori, caldaie

- Macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le fotocopiatrici, ma esclusi i computer e i mobili per ufficio

- Macchine per l'imballaggio

 

Qui di seguito alcuni esempi di beni esclusi:

- In generale non sono agevolabili immobili, beni immateriali, nonché macchinari e attrezzature inclusi in divisioni diverse dalla 28;

- Attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26)

- Strumenti di misurazione e bilance da laboratorio (divisione 26)

- Motori elettrici e generatori (divisione 27)

- Quadri elettrici (divisione 27)

- Apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 25)

- Batterie e accumulatori elettrici (divisone 27)

- Apparati per distribuzione e controllo dell'energia

- Computer e componenti elettronici (divisione 26)

- Apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive

- Telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26)

- Autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29)