nella ns. Circolare n. 09/2019 dl 22/1/2019 avevamo segnalato l’introduzione, nella Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) della c.d. “mini-Ires”, consistente in una riduzione di nove punti percentuali della aliquota dell’imposta sul reddito, da conteggiare in base all’utile fiscale dell’anno, agli utili accantonati a riserva negli anni precedenti e all’importo degli investimenti incrementativi rispetto a quelli precedenti e al costo del personale subordinato di nuova assunzione.
Si trattava di un meccanismo applicativo molto complesso, che è stato modificato dal D.l. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) e che ora prevede che l’utile accantonato a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, sia agevolabile se si verifica nel periodo un incremento di patrimonio netto, a prescindere da ogni valutazione sui motivi dell’incremento stesso.
L’agevolazione, attiva già con riferimento agli utili del 2018 accantonati a riserva, prevede una IRES ridotta (22,5% per il 2019, 21,5% per il 2020; 21% per il 2021, 20,5% dal 2022) sulla quota di reddito imponibile fiscale dell’anno, corrispondente all’ammontare degli utili di esercizio accantonati a riserve, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto del periodo di riferimento rispetto al 2018.
L’agevolazione riguarda tutte le società ed enti di cui all’articolo 73 del Tuir, e gli imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in regime di contabilità ordinaria.
Qualora la quota di utili agevolabili accantonati a riserva risultasse eccedente rispetto all’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato nel periodo, sarà possibile riportare in avanti tale eccedenza in aumento degli utili agevolabili accantonati a riserva nell’esercizio successivo.