Agevolazioni “superammortamento” e “iperammortamento”
nella ns. Circolare n. 80/2019 del 19/12/2019 avevamo segnalato le possibili novità per le agevolazioni in oggetto; le stesse sono state confermate con la Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi da 184 a 197.
In particolare:
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale;
Il beneficio è subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per l’iperammortamento l’agevolazione è strutturata prevedendo un credito di imposta pari al 40% dell’importo agevolato, fino all’importo di 2,5 milioni di Euro, e pari al 20% per la parte eccedente 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di euro, da utilizzare in 5 quote annuedall’anno successivo all’avvenuta interconnessione.
Per l’iperammortamento sui beni immateriali previsti dall’Allegato B della Legge di Bilancio 2017 è previsto un credito di imposta pari al 15% dell’importo agevolato, nel limite di costi di 700.000 euro, da utilizzare in 3 quote annue.
Per il superammortamento, è previsto un credito d’imposta pari al 6% dell’importo agevolato, riconosciuto fino all’importo a 2 milioni di euro di investimento, da utilizzare in 5 quote annue, dall’anno successivo all’entrata in funzione, e ora valido anche per i professionisti.
Il credito in oggetto è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Si dovrà comunicare l’investimento al Ministero dello Sviluppo Economico, con modalità che verranno stabilite con un decreto ministeriale.
Le fatture e gli altri documenti relativi agli acquisti agevolati devono contenere l’espresso riferimento ai commi da 184 a 194 dell’art. 1 della Legge 160/20190.
E’ ancora prevista la redazione della perizia per i beni iperammortizzabili, non sostituibile, per valori sopra Euro 300.000 dalla certificazione del legale rappresentante.
E’ nuovamente previsto il meccanismo di c.d. recapture: in caso di cessione o destinazione all’estero prima del 31 dicembre del secondo anno successivo il beneficio deve essere ricalcolato, con versamento del maggior credito utilizzato, ferma restando la possibilità di sostituzione del bene.
E’ infine chiarito che per gli investimenti in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, valgono le regole previgenti.