La Legge di Bilancio 2020 ha previsto numerose novità in merito alle agevolazioni in oggetto (si vedano sull’argomento, tra le altre, le ns. Circolari n. 80/2019 del 19/12/2019 e n. 12/2020 del 3/2/2020).
In particolare, la nuova normativa ha previsto che, a pena di revoca dell’agevolazione, le fatture e gli altri documenti relativi agli acquisti agevolati devono contenere l’espresso riferimento ai commi da 184 a 194 dell’art. 1 della Legge 160/2019.
In merito, il comma 195, dell’articolo 1 della citata legge 160/2019, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194...”
La Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 439/2020 del 5/10/2020, che si allega in copia alla presente, fornisce una soluzione per i casi in cui sul documento originale (fattura cartacea o elettronica) il predetto riferimento non sia stato inserito.
In relazione alle fatture ricevute, il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
In alternativa, per le fatture elettroniche, si può realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.