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Lunedì, 2 Maggio, 2022
Aiuti “Covid” ricevuti

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11/12/2021, sono state stabilite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19/3/2020, relative al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19.

 

Con provvedimento n. 143438/2022 del 27/4/2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello della predetta dichiarazione, con le relative istruzioni, nonché i termini per la presentazione della stessa dichiarazione, che scadranno in data 30/6/2022.

 

Dunque entro il 30/6/2022 tutti i contribuenti che abbiano ricevuto aiuti “Covid” sono tenuti a presentare una dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti stessi e per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire, nel caso non fossero stati rispettati i massimali previsti.

 

La dichiarazione dovrà essere presentata, in via telematica e utilizzando il modello dell’Agenzia, entro il 30/6/2022, da tutti gli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuti di cui al decreto legge 34/2020 convertito con modifiche in legge 77/2020, al decreto legge 104/2020 convertito con modifiche in legge 126/2020, al decreto legge 137/2020 convertito con modifiche in legge 176/2020, al decreto legge 172/2020 convertito con modifiche in legge 6/2021, alla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), al decreto legge 41/2021 convertito con modifiche in legge 69/2021, al decreto legge 73/2021 convertito con modifiche in legge 106/2021, nonché altri aiuti, ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (compresi quelli non fiscali e non erariali).

Per i soggetti che hanno usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari, di cui all’articolo 5, commi 1 e seguenti del Dl 41/2021 il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30/6/2022 o, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

 

L’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

 

Sono esonerati dall’invio della dichiarazione i soggetti che non hanno usufruito di una delle misure indicate all’interno dell’articolo 1, comma 13 del D.L. 22/3/2021, n. 41, pur avendo ricevuti altri aiuti comunque classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework, nonché i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva per avere accesso ad alcune misure, quali il contributo perequativo previsto dal Dl 73/2021.