L’articolo 28-quater del D.l. n. 4/2022 (decreto Sostegni-ter) prevede che le detrazioni per i lavori edilizi avviati dal 28/5/2022 di importo superiore ai 70.000 euro potranno essere riconosciute esclusivamente se nel contratto di appalto è indicato che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le detrazioni di cui si tratta sono ad esempio quelle di cui agli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché dagli articoli 16 co. 2 del DL 63/2013, articolo 1 co. 12 della L. 205/2017 e articolo 1 co. 219 della L. 160/2019.
Il riferimento al contratto di appalto deve essere riportato nelle singole fatture di spesa.
Gli appalti interessati sono quelli relativi ai lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’Allegato X del Testo unico delle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), ossia: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere di bonifica.
La soglia dei 70.000 euro riferita all’appalto è stata scelta in quanto è quella a partire dalla quale sono previste le verifiche contro il fenomeno del lavoro nero in edilizia e relative all’accertamento che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente proporzionata all’incarico affidato all’impresa.
La verifica dell’applicazione del contratto di lavoro ammesso dalle norme è necessaria anche per ottenere il visto di conformità per la cessione del credito. Secondo lo stesso testo di legge, infatti, i soggetti che rilasciano il Visto hanno anche il compito di verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.