La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza nr. 6220 depositata il 9/2/2018, ha stabilito che è responsabile dell’omesso versamento dell’Iva dovuta da una società il nuovo amministratore, anche se si è trovato nell’impossibilità di effettuare il versamento a causa dell’assenza di liquidità dovuta alla precedente gestione.
Nel caso specifico in oggetto, l’amministratore è stato condannato nonostante avesse assunto la carica poco prima del termine per il versamento e nonostante la crisi finanziaria in cui versava la società non fosse dipesa dalla sua gestione, e, comunque, si fosse trovato nell’impossibilità di adempiere all’obbligazione tributaria in quanto non esistevano le somme necessarie per il versamento dell’Iva dovuta.
La Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini della sussistenza del reato di omesso versamento di imposte non è necessario il dolo specifico, cioè la volontà di evasione fiscale, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di non eseguire un versamento che si sappia essere dovuto.
La sentenza descritta stabilisce che chi assume la carica di legale rappresentante di una società è tenuto ad una preventiva analisi della contabilità, dei bilanci e delle posizioni erariali della società stessa, esponendosi quindi a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.