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Martedì, 7 Maggio, 2019
Assunzione della carica di legale rappresentante di società

in nostre precedenti Circolari sull’argomento avevamo segnalato quanto segue:

  • La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 30492/2015, depositata in data 15/7/2015, ha stabilito la responsabilità del liquidatore di una società per l’omesso versamento delle imposte, essendo irrilevante il fatto che il debito fosse pregresso alla sua nomina.
  • La Corte di Cassazione con sentenza n. 4631/2016 del 5/2/2016 ha stabilito che, in caso di sostituzione dell’organo amministrativo di una società, il nuovo amministratore risponde del reato di omesso versamento dell’Iva anche se il debito è maturato in vigenza dell’incarico assunto da un altro soggetto.
  • La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 6220 depositata il 9/2/2018, ha stabilito che è responsabile dell’omesso versamento dell’Iva dovuta da una società il nuovo amministratore, anche se si è trovato nell’impossibilità di effettuare il versamento a causa dell’assenza di liquidità dovuta alla precedente gestione.
  • La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 39230 depositata il 29/8/2018 ha stabilito che l’amministratore di nuova nomina risponde del reato di omessa dichiarazione anche per gli anni nei quali il legale rappresentante era un altro soggetto, dato che quella in oggetto è una violazione facilmente riscontrabile al momento di assunzione dell’incarico.

La sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione penale, n. 17727 depositata il 29/4/2019 ha al contrario stabilito che non risponde del reato di omesso versamento Iva il liquidatore che non ha versato le imposte se al momento dell’assunzione dell'incarico non esistevano risorse disponibili, configurando tale fattispecie una causa di forza maggiore che giustifica l’inadempimento.

Il caso ha riguardato un legale rappresentante che era stato condannato sia in primo che in secondo grado; la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di merito, rilevando come l’orientamento sulla responsabilità del liquidatore per il mancato versamento delle imposte sia non univoco, ed ha aderito all’orientamento secondo il quale il liquidatore risponde del delitto solo quando distragga l’attivo della società in liquidazione per finalità differenti dai versamenti dovuti all’Erario.