in nostre precedenti Circolari sull’argomento avevamo segnalato quanto segue:
La sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione penale, n. 17727 depositata il 29/4/2019 ha al contrario stabilito che non risponde del reato di omesso versamento Iva il liquidatore che non ha versato le imposte se al momento dell’assunzione dell'incarico non esistevano risorse disponibili, configurando tale fattispecie una causa di forza maggiore che giustifica l’inadempimento.
Il caso ha riguardato un legale rappresentante che era stato condannato sia in primo che in secondo grado; la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di merito, rilevando come l’orientamento sulla responsabilità del liquidatore per il mancato versamento delle imposte sia non univoco, ed ha aderito all’orientamento secondo il quale il liquidatore risponde del delitto solo quando distragga l’attivo della società in liquidazione per finalità differenti dai versamenti dovuti all’Erario.