Il Tribunale di Roma, con sentenza 1/6/2016 della sezione specializzata in materia d’impresa ha sancito che sono responsabili in via solidale con gli amministratori i soci delle S.r.l. che hanno deciso o autorizzato atti dannosi per la società o i terzi. E tale responsabilità può scaturire da qualunque indicazione sa stata data dal socio all’attività di gestione, anche al di fuori dello schema tipico di un procedimento formale.
Il Tribunale ha osservato che il comma 7 dell’articolo 2476 del Codice civile prevede la responsabilità solidale degli amministratori delle S.r.l. e dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, ricordando quindi che per la responsabilità in questione è sufficiente qualunque impulso dato dal socio all’attività di gestione, anche al di fuori di formali procedimenti di decisione e/o di autorizzazione.
Il Tribunale aderisce a un’interpretazione, che mira a evitare l’elusione delle responsabilità dei soggetti che di fatto gestiscano la società o che, comunque, ne influenzino l’amministrazione.