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Mercoledì, 23 Settembre, 2015
Attività di Holding di partecipazioni

La sentenza della Corte di Giustizia UE del16/7/2015, che ha ammesso la detraibilità dell’IVA su spese per acquisto di partecipazioni (relative all'ottenimento di un finanziamento e sostenute per l'aumento del capitale sociale), a condizione che le risorse ottenute fossero utilizzate per acquisire ulteriori partecipate da inserire nell'attività di gestione della holding stessa ha dato l’occasione per puntualizzare la differenza  tra holding “gestorie” o “dinamiche” ed holding “statiche.

 

Per le holding “statiche, caratterizzate dall'unico scopo di assumere partecipazioni senza interferire in modo diretto né indiretto nella gestione delle stesse, fatta eccezione per i diritti derivanti dalla qualità di socio, la qualificazione come soggetto passivo Iva è negata (e conseguentemente la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione). Il mero acquisto e la mera detenzione delle partecipazioni, infatti, non rappresentano un'attività economica.

 

Alle holding “dinamiche”, invece, spetta lo status di soggetto passivo in considerazione dell’attività economica di interferenza nella gestione delle partecipate. Pertanto, in tutti i casi in cui l'attività gestoria comporti il compimento di operazioni soggette all'Iva, quali le prestazioni di servizi amministrativi, commerciali e tecnici, tale tipologia di holding non dovrebbe subire limitazioni al diritto alla detrazione dell’Iva sui costi sostenuti.

Alla luce di quanto sopra si può affermare che le spese sostenute da una holding “dinamica” in occasione dell'acquisizione di partecipazioni, rientrano nelle sue spese generali e che l'Iva assolta su tali spese deve esser considerata interamente detraibile (a meno che a valle vi siano anche operazioni esenti e si debba pertanto applicare il pro rata).