Nella ns. Circolare n. 6/2018 abbiamo trattato del c.d. “bonus verde” introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, che prevede, per la “sistemazione a verde”, nell’anno 2018, di aree scoperte private o condominiali una detrazione pari al 36% su una spesa massima di 5mila euro per unità immobiliare.
Nel corso dell’annuale convegno “Telefisco”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui in un condominio vengano eseguiti interventi agevolati sia sulle parti comuni sia sulle proprietà esclusive, il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5mila euro ciascuno.
E’ stato anche chiarito che:
- I lavori effettuati in economia non consentono l’applicazione del “bonus verde”, in quanto tale fattispecie sarebbe incompatibile con il concetto di “interventi straordinari di sistemazione a verde”;
- Il “bonus verde” non è applicabile sulle spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, sia in aree private sia in quelle condominiali.
- Il “bonus verde” è applicabile sulle manutenzioni e progettazioni connesse a un intervento ammesso all’agevolazione.
- Per quanto riguarda il metodo di pagamento dell’intervento agevolato, sono ammessi assegni bancari, bancomat, carte di credito e bonifici ordinari;
- Sulla fornitura non è prevista l’applicazione della ritenuta dell’8% che gli istituti di credito effettuano sui bonifici tracciabili.