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Lunedì, 7 Ottobre, 2024
Cantieri edili

L’art. 27 del D. Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo, dal 1° ottobre 2024, del possesso della c.d. patente a crediti per poter operare nei cantieri in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile temporanei o mobili:

 

I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti, geometri, ed escluse le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

 

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE del legale rappresentante o del lavoratore autonomo. È possibile, utilizzando il modello diffuso dall’Ispettorato, presentare una autocertificazione concernente il possesso dei requisiti richiesti ai fini del rilascio della patente, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Entro il 31 ottobre 2024 l’operatore deve presentare la domanda per il rilascio della patente al portale dell’Ispettorato, poiché dal successivo 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della sola trasmissione dell’autocertificazione a mezzo PEC.

 

La patente è dotata di 30 punti iniziali, che possono essere:

  • incrementati, fino ad un massimo di 100 al sussistere delle condizioni previste dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024;
  • decurtati, in conseguenza dell’accertamento delle violazioni elencate nell’All. 1-bis del TUSL; in tal caso i provvedimenti sanzionatori rilevanti ai fini della decurtazione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024.

 

Nell’ipotesi in cui si accerti che un’impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente, ovvero con una patente dotata di meno di 15 crediti è prevista:

 

  • l’applicazione a carico dell’operatore della sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati e comunque non inferiore a 6.000 euro;
  • l’esclusione dell’operatore dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;
  • l’applicazione a carico del committente o del responsabile dei lavori, che non abbia verificato il possesso della patente, della sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

 

I requisiti per il rilascio della patente sono:

a)    l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b)    l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;

c)    il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, ossia essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione;

d)    il possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e)    il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente, essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione;

f)     l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

L’Ispettorato ha precisato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, come ad esempio il DVR, non previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori.

Il portale, comunque, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.