il Consiglio notarile di Milano, nella massima n. 148/2016, ha previsto la non ammissione degli assegni bancari «semplici» quale metodo di formazione del capitale sociale di una S.R.L. costituenda. Sono ammessi, di contro, denaro contante (nei limiti della normativa antiriciclaggio), assegni circolari e bonifici bancari, già accreditati al destinatario oppure dotati di una disposizione di irrevocabilità, oltre al deposito del capitale presso un istituto di credito, come previsto per le S.P.A.
L’orientamento prende spunto dal nuovo testo dell’articolo 2464, comma 4, del Codice civile (introdotto dall’articolo 9 del Dl 76/2013), che non impone più che il versamento iniziale dei conferimenti in denaro necessari per la costituzione di una S.R.L. sia effettuato con deposito vincolato presso una banca (come tuttora previsto dal codice civile per costituire una S.P.A.).
Le disposizioni ad oggi in vigore prevedono che:
L’assegno bancario “semplice” invece non è ritenuto un sistema idoneo in quanto, a differenza dell’assegno circolare (la cui emissione presuppone in ogni caso l’esistenza della sottostante provvista e comporta l’impegno della banca al pagamento del titolo), esso consiste in un ordine di pagamento rivolto a una banca, la quale non assume alcun obbligo al pagamento.