Nel procedere alla compensazione di crediti erariali con debiti verso la pubblica amministrazione, oltre alle limitazioni ed agli adempimenti di cui alle ns. circolari 4/2014 del 10/1/2014, 12/2014 del 22/1/2014 e 21/2014 del 10/2/2014, è necessario ricordare il divieto di compensazione di crediti tributari in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro (si vedano le ns. circolari del 30/8/2010, 11/1/2011, 17/1/2011, 4/2/2011, 22/2/2011).
Le imposte erariali che fanno scattare il divieto sono, in particolare, le imposte dirette, l'Iva, l'Irap e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura (circolare 13/E/2011). Per la determinazione della soglia di 1.500 euro è necessario fare riferimento alle somme scadute in essere al momento di effettuazione della compensazione, computando a tal fine non solo le imposte, ma anche gli importi accessori.
In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, per la verifica del presupposto che fa scattare il blocco è necessario controllare se si è o meno in regola con i pagamenti. Dal divieto resta esclusa la compensazione verticale o interna che interviene nell'ambito dello stesso tributo, anche qualora questa sia esposta nel modello F24 (circolare 13/E/2011).
Il blocco è superabile con il pagamento all'agente della riscossione dell'intero debito scaduto. Nell'ottica di liberare i crediti disponibili per l'utilizzo in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo può avvenire anche mediante una speciale forma di compensazione utilizzando il codice tributo «Ruol» (risoluzione 18/E/2011).
L'inosservanza del divieto comporta una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.