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Lunedì, 22 Gennaio, 2024
Compensazione di crediti erariali

La Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti erariali La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Al riguardo si ricorda, con riferimento agli accertamenti esecutivi, che la sola presentazione del ricorso non determina la sospensione automatica dei versamenti dovuti. In pendenza di giudizio è dovuto il terzo delle maggiori imposte accertate, salvo il caso in cui venga ottenuta la sospensione della riscossione.

La nuova disposizione si aggiunge alla previsione disposta dall’articolo 31 del D.l. 78/2010, che aveva previsto il divieto di compensazione per i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro (in questo caso, però, la compensazione è vietata sino a concorrenza dell’importo dei debiti).

                                                               

Le novità riguardano anche le modalità telematiche con cui procedere alle compensazioni dei crediti erariali; in particolare, si dispone che i versamenti in compensazione, mediante modello F24, siano eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni, a prescindere dal fatto che il saldo del modello di pagamento sia pari a zero o abbia un saldo a debito.

 

La facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è poi esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

 

Le disposizioni descritte si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.