Si è più volte trattato il tema della deducibilità dei compensi erogati dalle società agli amministratori (da ultimo con nostra Circolare del 13/12/2016, n. 94/2016).
La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 20033/2017) è tornata sull’argomento, chiarendo che in caso di pagamento del compenso dell’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato (ovvero entro il 12 gennaio) nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.
Si deve quindi fare riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario ossia al momento in cui il bonifico disposto è accreditato sul conto corrente dell’amministratore, dato che fino al momento dell’effettivo passaggio al beneficiario, la disposizione bancaria è suscettibile di essere stornata e revocata, indice che un potere dispositivo è ancora in capo al disponente.
Alla luce di queste considerazioni la Corte di Cassazione conclude che in ipotesi di pagamento del compenso all’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.