titolo

Venerdì, 22 Dicembre, 2023
Compensi amministratore

Si è più volte trattato il tema della deducibilità dei compensi erogati dalle società agli amministratori (da ultimo con nostre Circolari del 24/11/2017, n. 87/2017, del 19/12/2018, n. 77/2018 e dell’11/12/2020, n. 71/2020).

 

Si ricorda che la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 20033/2017) ha chiarito che in caso di pagamento del compenso dell’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato (ovvero entro il 12 gennaio) nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.

Si deve quindi fare riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario ossia al momento in cui il bonifico disposto è accreditato sul conto corrente dell’amministratore, dato che fino al momento dell’effettivo passaggio al beneficiario, la disposizione bancaria è suscettibile di essere stornata e revocata, indice che un potere dispositivo è ancora in capo al disponente.

 

Si ricorda altresì che per i compensi regolati a mezzo assegno bancario o circolare, il pagamento si considera effettuato quando il destinatario riceve gli assegni e li incassa entro il 12 gennaio.

 

Dunque, al fine della deduzione nell’esercizio 2023, è necessario che il compenso relativo al predetto periodo venga erogato all’amministratore in modo che entro il 12 gennaio 2024 l’importo risulti accreditato sulla posizione del beneficiario.