le attività di verifica e accertamento riguardanti le componenti pluriennali di reddito, quali ad esempio le deduzioni delle quote di ammortamento, le detrazioni sulle spese di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, i crediti di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, le perdite pregresse, le procedure di rivalutazione dei beni di impresa, sono stati spesso oggetto di discussione e contenzioso.
La problematica è rappresentata dalla possibilità da parte dell’Amministrazione di contestare deduzioni, detrazioni e crediti di imposta connessi ai predetti elementi pluriennali, anche quando l’onere collegato a tali componenti reddituali sia stata sostenuto in un periodo di imposta non più accertabile perché prescritto.
La questione è dunque se, per potere procedere al recupero a tassazione dei componenti reddituali pluriennali, l’Amministrazione sia obbligata ad accertare l’anno in cui il costo è stato sostenuto, o si sono creati i presupposti per godere di una detrazione o di un credito di imposta a fruizione pluriennale, oppure se sia possibile contestare la componente reddituale anche nei periodi di imposta successivi, anche nel caso in cui per il periodo originario il potere di accertamento sia decaduto.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8500 depositata il 25 marzo 2021 ha precisato che nel caso in cui una componente fiscalmente rilevante abbia effetto su più periodi d’imposta, l’Amministrazione non è obbligata ad accertare il primo anno (quello in cui si è generato il costo originario, o si è creata la detrazione o il credito, o si è generata la perdita), ma può recuperare a tassazione il costo, la quota di detrazione, di credito o di perdita, relativa a ciascun anno d’imposta successivo.
Una tale previsione ha inevitabilmente un riflesso sull’obbligo, da parte del contribuente, circa la tenuta e la conservazione delle scritture contabili e della documentazione giustificativa dell’origine della componente pluriennale (accantonamenti, ammortamenti, detrazioni, crediti, perdite pregresse), che può protrarsi anche per periodi moto più lunghi rispetto al generale termine decennale (si pensi ai costi sostenuti per l’acquisto o la ristrutturazione di un compendio immobiliare, la durata del cui processo di ammortamento è generalmente di 33 anni).
Sull’argomento si segnala un articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore” in data odierna dal titolo: “Accertamenti senza limiti anche per le operazioni passate”,