Di seguito, alcune condividibili considerazioni circa le operazioni di acquisto di contratti di leasing immobiliare, con riferimento al trattamento ai fini Iva, tratte da “Il Sole – 24 Ore”.
La cessione di un contratto di leasing immobiliare avviene senza l'applicazione del reverse charge, malgrado nella sostanza si tratti comunque della cessione di un fabbricato.
Tra le operazioni in reverse charge, vi sono le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia optato per l'applicazione dell'imposta in luogo dell'esenzione, così come previsto dai numeri 8-bis) e 8-ter) dell'articolo 10 della legge Iva.
Tale regola è però confinata alla sola cessione diretta degli immobili, non essendo previsto nulla con riferimento alla cessione dell'eventuale contratto di leasing. In quest'ultimo caso, infatti, a disciplinare l'operazione è l'articolo 3 del Dpr 633/72, che stabilisce che costituiscono prestazioni di servizio «le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto».
La cessione di un contratto di leasing che ha per oggetto un fabbricato è, pertanto, soggetta ad Iva, ma non può assolutamente essere applicato l'istituto dell'inversione contabile, mancando una norma in tal senso.
È evidente che, sul fronte dell'esborso finanziario da parte del cessionario (che è il soggetto passivo d'imposta ai fini Iva), egli viene penalizzato dal fatto di aver acquisito il contratto di leasing anziché direttamente il fabbricato. In quest'ultimo caso, infatti, egli avrebbe potuto godere dell'istituto dell'inversione contabile. Tale differente trattamento è sicuramente penalizzante per l'acquirente che, potendo, potrebbe richiedere al cedente di riscattare l'immobile e solo successivamente di porre in essere la sua cessione.
La soluzione migliore sarebbe certamente quella di poter espandere l'istituto del reverse charge anche alla cessione dei contratti di leasing. Infatti, guardando alla sostanza e non alla forma, si è sempre in presenza di un'operazione di compravendita immobiliare.