Come già segnalato dalle ns. Circolari del 17/11/2011, del 18/9/2012, del 5/9/2013 e del 23/10/2014, la legge 148/2011 ha previsto l’obbligo, per società e imprese, di comunicare all’Amministrazione finanziaria la concessione di beni in godimento a soci persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa, o a loro familiari, ovvero a soci e familiari di altre società del gruppo, nonché l’entità dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dagli stessi nei confronti di società e imprese.
La scadenza per le comunicazioni relative al periodo 2015 è al 31/10/2016.
Per quanto riguarda i beni dati in godimento, sono previste diverse esclusioni dall’obbligo di comunicazione, tra cui le seguenti:
- beni concessi a fronte di un congruo corrispettivo (pari almeno al valore di mercato del godimento del bene);
- beni concessi a soci inquadrati quali dipendenti o lavoratori autonomi o amministratori, per i quali il godimento del bene costituisca fringe benefit;
- valore del bene concesso in godimento inferiore a Euro 3.000 al netto dell’Iva.