titolo

Martedì, 27 Luglio, 2021
Comunicazione delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per sanificazione

L’articolo 32 del Dl 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ha previsto la possibilità di usufruire di un credito d’imposta determinato nel 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

La misura del credito è quindi ridotta alla metà rispetto a quella prevista dall’articolo 125 Dl 34/2020 (60%).

Il credito d’imposta massimo di cui si può usufruire è pari a Euro 60.000, riferito all’importo del credito e non a quello delle spese ammissibili.

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 15/7/2021 il provvedimento n. 191910/2021, che definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale oltre ad approvare il modello di comunicazione e le relative istruzioni.

La comunicazione potrà essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

 

Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, per l’acquisto di Dpi e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

 

Il credito d’imposta in oggetto non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini Irap; allo stesso non si applicano i limiti di utilizzazione dei crediti da inserire nel quadro RU (Euro 250.000) e il limite per la compensazione orizzontale (elevato a Euro 2.000.000 per il 2021).

Il credito sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione nel modello F24; non potrà però essere ceduto.