La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 15 maggio 2018 ha chiarito che le consulenze in materia di investimenti finanziari (ove si intenda la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, riguardo operazioni relative ad un determinato strumento finanziario) nel momento in cui non siano strettamente e direttamente finalizzate e connesse ad un’effettiva attività di trading, sono imponibili ai fini Iva secondo le modalità ordinarie.
Se, infatti, la disciplina Iva prevede che siano esenti dall’imposta le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato relative alle negoziazioni in ambito finanziario, ciò vale se tali servizi di consulenza costituiscano il contenuto stesso dell’attività di negoziazione.
Al contrario, non rientra nell’esenzione, ed è quindi soggetta a Iva, la consulenza resa ad una persona fisica o giuridica che investa direttamente il proprio denaro in titoli.
Dunque la consulenza d’investimento in materia di titoli non rientra nel campo di applicazione dell’esenzione Iva, se il prestatore del servizio di consulenza non è coinvolto nella negoziazione e conclusione del contratto tra il cliente e la parte che promuove il titolo.
La risoluzione 38/E/2018 conclude affermando che, ogni qualvolta i servizi in questione siano forniti senza che vi sia alcun coinvolgimento del consulente nell’attività diretta alla conclusione del contratto tra il potenziale investitore e la parte che promuove i titoli, non si può parlare di negoziazione esente da Iva.