
La sentenza della Corte di Cassazione n. 938/2018 pubblicata il 17/1/2018 ha stabilito che perché un contratto di appalto sia considerato legittimo è necessario che l’organizzazione del personale addetto allo svolgimento dell’appalto stesso sia effettivamente in capo all’appaltatore.
Non è quindi sufficiente dimostrare che l’appaltatore possegga i mezzi necessari all’esecuzione dell’opera e che sull’appaltatore stesso gravi il rischio di impresa.
La Cassazione ha precisato che la caratterizzazione dell’appalto rispetto alla somministrazione di manodopera consiste:
La Cassazione chiarisce dunque che assume specifica rilevanza la verifica su chi sia il soggetto che impartisce gli ordini organizzativi agli addetti all’opera; nel caso in cui tale soggetto non sia effettivamente l’appaltatore, il rapporto contrattuale di appalto può essere riqualificato come somministrazione illecita di manodopera; la conseguenza, in termini fiscali, è il disconoscimento, in capo al committente, della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi relativi all’operazione.