
Nelle ns. Circolari n. 23/2022 del 14/4/2022, n. 33/2022 del 7/6/2022, n. 35/2022 del 17/6/2022 e n. 47/2022 del 29/9/2022, avevamo segnalato come a decorrere dal 1° luglio 2022 i soggetti in regime forfettario che nell’anno precedente (ovvero il periodo 2021) avessero conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, fossero obbligati emettere la fattura elettronica.
La normativa (comma 3 dell’articolo 18, Dl 36/2022) aveva previsto che “La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.”
Dal 1° gennaio 2024, dunque, l’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.
Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari si applicano i termini di emissione della fattura elettronica in vigore anche per tutti gli altri contribuenti:
- fattura elettronica immediata, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce;
- fattura elettronica differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’emissione oltre i predetti termini temporali comporta una sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati oppure, se la violazione non è rilevante ai fini della determinazione del reddito, una sanzione da 250 a 2mila euro; è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.