titolo

Mercoledì, 6 Dicembre, 2023
Contribuenti in regime forfetario

Nelle ns. Circolari n. 54/2022 del 2/12/2022, n. 1/2023 del 16/1/2023 e n. 12/2023 del 7/3/2023 avevamo segnalato le significative modifiche relativa al c.d. regime forfetario introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

 

Con circolare n. 32/E del 5/12/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti circa le predette novità introdotte lo scorso anno, in relazione ai requisiti di accesso e alle cause ostative all’adozione del regime, al passaggio dal regime ordinario al forfetario e viceversa, agli effetti del superamento del limite previsto per il regime, sia ai fini IVA, che ai fini delle imposte dirette, che ai fini dell’applicazione delle ritenute d’acconto.

In particolare, nella sezione n. 4, vengono esposte le risposte ai seguenti quesiti:

 

- Superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti – Fatturazione dell’operazione che comporta il superamento.

Si chiarisce che l’applicazione del regime ordinario IVA interessa l’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite, anche se la relativa fattura è stata emessa in costanza di regime forfetario, e le operazioni fatturate successivamente all’incasso che ha comportato il superamento del limite dei 100.000 euro. A titolo esemplificativo, quindi, se il contribuente forfetario ha conseguito in corso d’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, nel momento in cui effettua un’operazione del valore imponibile di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la relativa fattura applicando l’IVA sul medesimo valore di 20.000 euro.

- Superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti – Effetti sulle annualità successive.

Si chiarisce che il contribuente che nel 2024 consegue ricavi o percepisce compensi entro tale soglia può, sussistendone gli ulteriori presupposti, rientrare nel regime forfetario a partire dal 2025, ancorché nel 2023 abbia superato il limite di 100.000 euro.

- Superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti – Soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno.

Si chiarisce che la disciplina in oggetto ha espressamente previsto il ragguaglio con esclusivo riferimento alla soglia degli 85.000 euro e non a quella di 100.000 euro, e dunque si ritiene che il superamento dei 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti rappresenti una fattispecie “speciale” di cessazione del regime forfetario, da intendersi in termini assoluti, considerando, a tal fine, i ricavi o i compensi concretamente percepiti.

 

 

- Accesso al regime forfetario - Decadenza da precedenti opzioni.

Si chiarisce che i soggetti in regime ordinario per opzione nel 2022 possono transitare nel regime forfetario nel 2023, qualora in possesso dei relativi requisiti normativi, senza attendere il decorso del triennio previsto per l’esercizio delle opzioni IVA.

- Acquisti in reverse-charge in costanza di regime forfetario.

Viene proposto il seguente esempio: se il contribuente forfetario (trimestrale) effettua l’acquisto in reverse-charge il 10 aprile 2023 e fuoriesce dal regime forfetario in virtù di un’operazione effettuata il 10 maggio 2023, la liquidazione periodica del secondo trimestre 2023 includerà, oltre all’operazione che ha comportato il superamento della soglia, tutte le operazioni ad essa successive, ma non anche l’anzidetta operazione effettuata in reverse-charge, la cui IVA deve essere versata entro il 16 maggio 2023.

 

Da ultimo, la sezione n. 5 della circolare prevede la seguente clausola di salvaguardia: in considerazione della circostanza che la disciplina in commento produce effetti in relazione alle operazioni già effettuate nel corso dell’anno 2023, gli uffici dell’Agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del presente documento di prassi.