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Martedì, 24 Ottobre, 2017
Costi per attività di R&S – agevolazione

La Legge 23/12/2013, n. 145, ha previsto il riconoscimento a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal 2015 a fino al 2019 di un credito di imposta per investimenti in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015.

La Legge di bilancio 2017 ha prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili e ha potenziato il beneficio, prevedendo l’applicazione di un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50%, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati, l’ammissibilità delle spese relative a tutto il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo e l’incremento a 20 milioni di euro dell’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 122/E del 10/10/2017 fornisce ulteriori chiarimenti in merito. In particolare:

  • sono agevolabili le spese per ricerche e studi effettuate successivamente alla commercializzazione dei prodotti cui si riferiscono, se sono rivolte alla modifica e/o al miglioramento di prodotti o processi già esistenti;
  • le spese sostenute per l’attività di ricerca e sviluppo svolta da professionisti in autonomia di mezzi e di organizzazione rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione;
  • ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, i rapporti di lavoro derivanti da contratti di somministrazione sono assimilati a quelli derivanti dai contratti di lavoro dipendente;
  • posto che l’agevolazione non è consentita sui costi relativi a contratti stipulati con società controllate o controllanti, viene chiarito che, ai fini della verifica della sussistenza del controllo, non è sufficiente che non venga superato il limite del 49% dei diritti di voto in assemblea, in quanto anche con quote inferiori, si può comunque esercitare un’influenza dominante sull’assemblea della società, e dunque la verifica della sussistenza dell’influenza dominante deve essere svolta caso per caso prescindendo dalle percentuali di voto possedute nella società commissionaria.