La Legge 23/12/2013, n. 145, ha previsto il riconoscimento a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal 2015 a fino al 2019 di un credito di imposta per investimenti in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015.
La Legge di bilancio 2017 ha prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili e ha potenziato il beneficio, prevedendo l’applicazione di un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50%, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati, l’ammissibilità delle spese relative a tutto il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo e l’incremento a 20 milioni di euro dell’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 122/E del 10/10/2017 fornisce ulteriori chiarimenti in merito. In particolare: