I vari provvedimenti normativi presi in relazione all’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, e in particolare il Decreto “Cura Italia” e il Decreto “Rilancio” hanno previsto una serie di agevolazioni fiscali (su canoni di locazione, interventi sugli ambienti lavorativi, acquisto di dispositivi di protezione, spese di sanificazione, spese sostenute per le vacanze), utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, con diversi tratti in comune (tanto che l’articolo 122 del Dl 34/2020, Decreto “Rilancio”, detta alcune regole generali per il loro utilizzo.
In particolare sarà possibile:
Gli acquirenti potranno poi utilizzare, a loro volta, il credito acquisito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente (dunque dovrebbe essere consentita una nuova cessione).
Dovranno essere chiariti diversi aspetti circa l’eventuale cessione dei crediti in oggetto.
In caso di cessione tra imprese, a valore diverso dal nominale, la differenza dovrebbe essere un costo deducibile per il cedente e una sopravvenienza tassabile per il cessionario.
La responsabilità circa l’effettiva pertinenza del credito e il suo effettivo ammontare dovrebbe restare a carico del cedente (originario beneficiario), senza che il cessionario sia chiamato a risponderne.
Peraltro la necessità di ottenere il “visto di conformità” sulla sussistenza dei presupposti del credito ceduto è prevista solo per le agevolazioni nell’edilizia (si veda la ns. Circolare del 25/5/2020, n. 38).
Infine, si segnala come differenti siano le regole sull’imponibilità, ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, dei diversi crediti; in particolare non saranno imponibili i crediti relativi ai costi per canoni di locazione, ai costi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dpi, mentre sarà imponibile il bonus relativo ai costi per l’adeguamento dei luoghi di lavoro. Il credito connesso alle spese sostenute per le vacanze non sarà elemento di reddito per il percettore.