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Mercoledì, 13 Dicembre, 2023
Crediti di imposta non spettanti e crediti di imposta inesistenti

Con la ns. circolare n. 63/2021 del 9/12/2021 avevamo segnalato come sia considerato inesistente un credito in relazione al quale manchi, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli automatizzato dell’Agenzia delle Entrate; si tratta, nella sostanza, di crediti generati con documentazione falsa, derivanti da un’attività fraudolenta. I crediti non spettanti sono invece quelli che, anche se contestati in seguito a verifica o accesso, sono riscontrabili dai controlli automatizzati posti in essere dai sistemi informatici dell’Amministrazione.

 

Con le sentenze n. 34443, n. 34444, n. 34445 del 16/11/2021 la Corte di Cassazione aveva chiarito la differenza tra credito d’imposta non spettante e credito inesistente:

- si considera inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e all’articolo 54-bis del Dpr 633/1972;

- se non ricorrono entrambi i predetti requisiti, si configura un credito non spettante.

 

Si ricorda che la differenza tra le due fattispecie in termini di sanzioni è fondamentale in quanto per i crediti inesistenti la sanzione va dal 100% al 200% dell’importo, mentre per i crediti non spettanti la sanzione è del 30%.

 

La giurisprudenza non aveva chiarito se le violazioni connesse all’utilizzo di crediti inesistenti si prescrivano il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito mentre le violazioni connesse all’utilizzo di crediti non spettanti si prescrivano il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo del credito, o se invece in entrambi i casi viga il termine di prescrizione “lungo”

 

La sentenza in oggetto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 34419 dell’11/12/2023, chiarisce che il termine decadenziale “lungo” riguarda solo i crediti inesistenti, mentre per i crediti non spettanti, si applicano i termini ordinari di accertamento.

 

Si segnala da ultimo che ci si può aspettare che la normativa sull’argomento, prevista dalla Legge delega fiscale, si uniformi a quanto stabilito dalla descritta sentenza.