
È questione dibattuta se in presenza di credito vantato verso una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione), la quota di credito riferibile all’IVA di rivalsa possa essere compresa nell’importo spesato e fiscalmente dedotto quale perdita su credito. Il dubbio deriva dal fatto che, alla conclusione della procedura (ad esempio alla chiusura del fallimento), per la parte non soddisfatta, potrà essere emessa una nota di credito, e la relativa IVA recuperata.
L’Agenzia delle Entrate, interpellata sul punto in occasione dell’edizione 2014 dell’annuale TELEFISCO, ha risposto in senso favorevole alla deducibilità quale perdita su credito dell’intero importo vantato nei confronti della procedura, comprensivo dell’IVA, nel momento in cui l’organo amministrativo ritenga di dovere portare a perdita anche la predetta quota.
Testualmente: “Secondo il paragrafo 6 della circolare 26/2013 «si ritiene che la perdita deducibile corrisponda a quella stimata dal redattore di bilancio» e che «la valutazione dell'entità della perdita....deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati». Se il redattore del bilancio ritiene di dover, all'apertura di una procedura concorsuale, mandare a perdita anche l'Iva, si ritiene che questa sia fiscalmente deducibile. Laddove al termine della procedura l'Iva venga recuperata attraverso l'emissione di note di variazione, si avrà una sopravvenienza attiva tassabile. Si veda la Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 89/E del 18 marzo 2002.”