L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 29/4/2020, n. prot. 181301/2020, recante le disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.
Dunque, a partire dall’1 luglio 2020, imprese e professionisti (comprese le associazioni), con fatturato inferiore a Euro 400.000,00, potranno beneficiare di un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri pagamenti elettronici tracciabili.
Il provvedimento citato ha stabilito le regole secondo le quali gli operatori finanziari che hanno accordi di convenzione con imprenditori e professionisti dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per il rimborso parziale delle commissioni POS, a partire dal 1° luglio 2020.
La comunicazione dovrà quindi essere presentata dai soggetti convenzionatori, ovvero:
L’invio della comunicazione dovrà avvenire entro il ventesimo giorno entro del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il Sistema di Interscambio Dati.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che i documenti relativi alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con bancomat o altri mezzi tracciabili dovranno essere conservati per 10 anni e dovranno essere messi a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria, in caso di richiesta.
I dati che fanno parte delle comunicazioni potranno essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per ottimizzare i propri controlli fiscali, che potranno fondarsi anche sui dati ottenuti dalle comunicazioni in oggetto.
Infine, viene chiarito che l’utilizzo del credito potrà avvenire esclusivamente a mezzo compensazione con Modello F24 (è in fase di pubblicazione il relativo codice tributo da utilizzare).