titolo

Lunedì, 26 Luglio, 2021
Credito d'imposta per beni strumentali nuovi – Circolare AdE n. 9/E/2021

alla disciplina in oggetto abbiamo dedicato, tra le altre, le ns. Circolari n. 80/2019 del 19/12/2019, n. 12/2020 del 3/2/2020, n. 62/2020 del 14/10/2020, 67/2020 del 13/11/2020 n. 04/2021 del 15/1/2021, n. 10/2021 del 5/2/2021, n. 18/2021 del 17/3/2021 e n. 36/2021 del 31/5/2021.

 

La presente per segnalare che è stata pubblicata lo scorso 24 luglio la Circolare n. 9/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, che affronta diverse problematiche connesse alla disciplina in oggetto. La circolare, che si allega in copia, è redatta nella formula domande/risposte, alcune delle quali si sintetizzano di seguito:

 

Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro

Domanda: Si chiede conferma dell’ammissibilità al credito d’imposta dei beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro.

Risposta: … si conferma che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta

 

Sovrapposizione di discipline agevolative

Domanda: Si chiede di conoscere quale sia il corretto comportamento da adottare nel caso in cui l’effettuazione degli investimenti eleggibili ricada nell’arco temporale in cui il credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021 coesiste con l’analogo credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020.

Risposta: … Al riguardo, si ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale debba avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

 

 

 

Rilevanza dell’IVA

Domanda: Si chiede se il costo da assumere come base di calcolo per la determinazione del credito d’imposta sia comprensivo dell’IVA indetraibile, in tutto o in parte.

Risposta: … si precisa che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del D.P.R., n. 633/72, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del prorata, non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

 

Contributi per l’acquisizione dei beni agevolati

Domanda: Nell’ipotesi in cui si sia beneficiato di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, si chiede di sapere se, ai fini della determinazione del credito d’imposta, il costo debba essere assunto al netto o al lordo di detti contributi.

Risposta: … la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi. … attesa la sostanziale analogia del credito di imposta in argomento e della disciplina del super e dell’iper ammortamento a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuto l’incentivo per gli investimenti in beni strumentali, si ritiene che non vi sia motivo di discostarsi da tale interpretazione.

 

Beni in leasing riscattati

Domanda: … Con riferimento alla precedente disciplina agevolativa del superammortamento, la circolare n. 4/E del 2017 ha chiarito che, in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione spetta per le quote capitale dei canoni di leasing. Al momento del riscatto, poi, il locatario poteva iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene sull’importo del prezzo di riscatto e le quote della relativa maggiorazione. si chiede di sapere se sia corretto mantenere tale impostazione ai fini della determinazione del credito d’imposta.

Risposta: … Considerata la diversa modalità di determinazione dell’agevolazione, si ritiene che non sia possibile mutuare automaticamente i meccanismi applicativi di una specifica disciplina all’altra. Con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il comma 1054 della legge di bilancio 2021 stabilisce che per la determinazione del relativo credito d’imposta «si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni». In tale ipotesi non rileva, come accadeva nell’agevolazione fruita sotto forma di maggiorazione, il costo sostenuto dal locatario, rappresentato dalla somma delle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto. Il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal costo per l’acquisto del bene sostenuto dal locatore.

 

 

Regolarità contributiva

Domanda: Si chiede di sapere se la disponibilità di un DURC in corso di validità legittimi l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Si chiede, altresì, di chiarire quali siano le conseguenze in cui incorre il soggetto beneficiario del credito d’imposta nel caso di DURC non rilasciato.

Risposta: … il DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta maturato.

 

Utilizzo oltre il terzo anno

Domanda: Si chiede se sia possibile continuare a utilizzare il credito d’imposta oltre il terzo anno successivo a quello di entrata in funzione o, per i beni “Industria 4.0”, di interconnessione.

Risposta: … la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione. Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

 

Importi superiori a 5.000 euro

Domanda: Si chiede se l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per importi superiori a 5.000 euro sia subordinato alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità.

Risposta: L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, come il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.

 

La circolare inoltre, al punto 5.4, tratta molto diffusamente il caso in cui si verifichi un disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene “Industria 4.0” e la sua interconnessione, illustrando, anche con esempi, le modalità applicative del credito d’imposta nelle more dell’avvenuta interconnessione