alla disciplina in oggetto abbiamo dedicato, tra le altre, le ns. Circolari n. 80/2019 del 19/12/2019, n. 12/2020 del 3/2/2020, n. 62/2020 del 14/10/2020, 67/2020 del 13/11/2020 n. 04/2021 del 15/1/2021, n. 10/2021 del 5/2/2021 e n. 18/2021 del 17/3/2021.
In particolare, era stata prevista una misura potenziata dell’agevolazione per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.
A seguito della modifica prevista dall’articolo 20 del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni bis”), che ha aggiunto il comma 1059-bis all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato previsto che “Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.”
Nella sostanza, la modifica introdotta rende possibile a tutti gli operatori, e non solo a quelli con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, di utilizzare il credito in un’unica soluzione nel caso di investimenti in beni strumentali nuovi ordinari (non 4.0) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.