Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/7/2015 è entrato in vigore il Decreto attuativo circa il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Possono fruire dell'agevolazione tutte le imprese (a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (elencate nell'art. 2 del decreto) dal periodo d’mposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019.
Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di Euro 5 milioni per ciascuna impresa beneficiaria, nella misura del 50% o del 25% della spesa incrementale relativa ai vari costi ammissibili (elencati nell’rt. 4 del decreto). L'agevolazione è riconosciuta se la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale s'intende fruire del redito ammonti almeno a Euro 30mila ed ecceda la media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015 o, per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta, nel minore periodo a decorrere dalla costituzione.
Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi. Il credito non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap ed è utilizzabile solo in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale i costi sono stati sostenuti.
L’agevolazione è cumulabile con quella disciplinata dal D.L. 83/2012, (credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati).