titolo

Martedì, 12 Luglio, 2022
Dati relativi ai titolari effettivi

Il 25/5/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (121 del 25/5/2022), il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11/3/2022 n. 55 che stabilisce (come disposto dal Decreto Legislativo n. 231/07, modificato dal D.Lgs n. 90/2017 e dal D.Lgs n. 125/2019, che hanno recepito la IV e la V Direttiva europea “antiriciclaggio”) le disposizioni relative a comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini.

 

Risultano obbligati all’adempimento i rappresentanti legali dei soggetti interessati, tenuti alla comunicazione dei dati che andranno ad alimentare le informazioni richieste nelle apposite sezioni istituite presso ciascun Registro delle imprese territorialmente competente.

I predetti soggetti dovranno comunicare al Registro delle Imprese le informazioni acquisite riguardo la titolarità effettiva dei soggetti rappresentati.

 

Per quanto riguarda l’individuazione delle persone fisiche titolari effettivi, secondo il decreto antiriciclaggio (articolo 20, D.Lgs 21/11/2007, n. 231), gli stessi sono individuati nelle persone fisiche che possiedono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, anche se posseduta indirettamente (tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona). Qualora mediante l’applicazione del predetto criterio, non risultasse alcun titolare effettivo individuabile, la titolarità effettiva dovrà essere convenzionalmente attribuita ai legali rappresentanti.

 

Il citato Dm 11/3/2022, n. 55, che ha disposto l’istituzione del «Registro dei titolari effettivi» e le modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni pubblicate, è entrato in vigore il 9/6/2022, ma la piena operatività dell’istituto necessita di ulteriori provvedimenti a cura del Ministero dello Sviluppo economico.

 

Nel caso di omessa o ritardata comunicazione dei dati richiesti, si applicano le sanzioni amministrative previste per l’omessa denuncia, comunicazione o deposito di atti presso il registro delle imprese, comprese tra un minimo di 103 Euro ed un massimo di 1.032 Euro.

 

Le tempistiche relative alla comunicazione in oggetto sono le seguenti:

- Le comunicazioni iniziali dovranno essere trasmesse nel periodo 8 agosto – 7 ottobre 2022, salvo proroghe legate all’emanazione dei provvedimenti attuativi del Mise.

- Entro 30 giorni dalla costituzione, per le società di nuova costituzione;

- Entro 30 giorni dalla modifica dei dati relativi alla titolarità effettiva.