Con le nostre circolari n. 38/2022 del 12/7/2022, 51/2022 dell’8/11/2022 e 8/11/2023, abbiamo trattato l’argomento in oggetto, relativo alle disposizioni sulla comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini.
I soggetti obbligati Erano obbligati a alimentare il nuovo registro. Entro l’11 dicembre 2023.
Si ricorda che, per quanto riguarda l’individuazione dei titolari effettivi, gli stessi sono individuati nelle persone fisiche che possiedono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, anche se posseduta indirettamente (tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona). Qualora mediante l’applicazione del predetto criterio, non risultasse alcun titolare effettivo individuabile, la titolarità effettiva dovrà essere convenzionalmente attribuita ai legali rappresentanti.
Si ricorda anche che la sanzione per mancata o tardiva comunicazione è amministrativa, da 103 a 1.032 euro. La comunicazione mendace è invece di rilevanza penale (articolo 55, Dlgs 231/2007), con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10mila a 30mila euro.
L’operatività del registro dei titolari effettivi era poi stata bloccata da un ricorso al Tar del Lazio, che aveva sospeso gli obblighi in oggetto con ordinanza n. 8083/2023.
La sospensione era stata prevista fino al 27 di Marzo 2024, in attesa della discussione del merito da parte del Tar.
Le sentenze del Tar hanno respinto tutte le richieste di annullamento del Dm del 29 settembre 2023 che aveva avviato l’operatività del Registro.
Le predette sentenze rendono dunque di nuovo legittimi il Registro e l’obbligo di comunicazione.
A questo punto si attendono i dettagli per procedere, per i soggetti che ad oggi non avessero adempiuto all’obbligo in oggetto.