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Mercoledì, 4 Marzo, 2015
Decadenza da piani di rateazione Equitalia

La legge n. 11/2015 ha previsto la rimessione in termini per tutti i soggetti che fossero venuti meno ad un piano di rateazione di Equitalia al 31/12/2014; a differenza di precedenti riaperture di termini, quella in oggetto riguarda la generalità dei piani di rateazione decaduti (si ricorda che sino al 22/6/2013 si decadeva con il mancato pagamento di due rate consecutive, e successivamente con il mancato pagamento di otto rate complessive, anche non consecutive).

La nuova disposizione si riferisce a tutte le dilazioni, ma sembra avere una limitazione di carattere soggettivo, dato che parrebbe riguardare le dilazioni di tributi erariali, e non anche i contributi previdenziali e assistenziali. Se il piano di rateazione riguarda sia tributi erariali che non, l’ammissione al nuovo programma di rientro dovrebbe essere possibile. Il problema si pone nei casi in cui il debitore abbia richiesto la dilazione esclusivamente per entrate non tributarie.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 31/7/2015; la nuova dilazione avrà la medesima durata di quella precedente scaduta. Per questo motivo, non occorre allegare alcuna documentazione alla domanda. Si decade dalla rateazione straordinaria con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. La durata massima non può comunque eccedere le 72 rate mensili; la nuova dilazione inoltre non può essere prorogata, al contrario di quanto accade nelle dilazioni ordinarie.

Infine, la rimessione in termini dei contribuenti decaduti da dilazioni prevede espressamente che la presentazione dell’istanza inibisce l’avvio di nuove azioni esecutive; quindi il contribuente decaduto da un piano di rateazione avrà convenienza ad anticipare quanto prima la presentazione della domanda di accesso al nuovo piano straordinario di rateazione, per evitare che nel frattempo vengano effettuate le azioni.