Il c.d. “Decreto Agosto” (D.L. 15/8/2020) è stato convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126; come evidenziato nelle ns. Circolari n. 53 del 31/8/2020 e n. 54/2020 dell’8/9/2020, la normativa in oggetto ha introdotto un’ulteriore possibilità, per le imprese, di rivalutare beni e partecipazioni possedute (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, iscritti tra le rimanenze nell’attivo circolante).
A seguito della citata conversione in Legge, si possono illustrare le seguenti principali caratteristiche della facoltà di rivalutazione prevista:
- Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, mentre la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020;
- La rivalutazione può avere effetti solo civilistici, o valere anche ai fini fiscali, con pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%, da effettuare in un massimo di tre rate annuali di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati con eventuali crediti di imposta.
- La deduzione dei maggiori ammortamenti potrà partire già dall’esercizio successivo a quello nel cui bilancio si è effettuata la rivalutazione, quindi dal 2021.
- Per quanto riguarda l’efficacia fiscale della rivalutazione ai fini delle plusvalenze da cessione (se si opta per il pagamento dell’imposta sostitutiva), la stessa è differita di quattro esercizi, fino al 1° gennaio 2024.
- La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, ed è facoltà del contribuente decidere quale bene rivalutare e se assoggettare lo stesso a imposta sostitutiva per fornire alla rivalutazione efficacia fiscale. Non è quindi obbligatorio rivalutare i beni per categorie omogenee (come al contrario veniva solitamente previsto nella precedenti normative sulla rivalutazione).
- La rivalutazione in oggetto non modifica (nemmeno a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva, e quindi della valenza fiscale) le deduzioni per super e iperammortamento. L’importo posto a base della maggiorazione per investimenti resta pari al costo storico sostenuto per l’acquisizione del bene.
- In caso di rivalutazione di beni immobili, dovrebbe essere possibile allocare il maggiore valore interamente sul valore del fabbricato (ammortizzabile) e non sul valore del terreno sottostante (come previsto a suo tempo dalla Circolare AdE n. 1/E/2007).
- Per quanto riguarda le partecipazioni, possono essere rivalutate quelle detenute in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, costituenti immobilizzazioni, come risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019. In tal caso, la rivalutazione con opzione per l’affrancamento fiscale, sarà conveniente per le partecipazioni che non possono usufruire della normativa sulla Partecipation Exemption (PEX), quali quelle possedute in società immobiliari di gestione.
- Per definire la misura della rivalutazione, la norma non impone la redazione di una perizia giurata, ma sarà opportuno, per tutelare l’impresa e evitare future contestazioni, giustificare gli importi rivalutati, con offerte commerciali, listini, prezzari, dati online, oppure perizie redatte su base volontaria.
- Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.