E' entrato in vigore ieri, 29 ottobre, il D.L. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) prevede un nuovo contributo a fondo perduto (sulla normativa precedente, relativa al c.d. “Decreto Rilancio”, D.L. 34/2020, si vedano le ns. Circolari n. 43 del 12/6/2020, n. 35 del 14/5/2020 e n. 40/2020 del 27/5/2020). A differenza di quello previsto dal decreto rilancio, il nuovo contributo è concesso soltanto alle attività indicate nell’Allegato 1 al decreto (che si allega alla presente).
Possono accedere al fondo i titolari di una partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 che svolgono in via prevalente una o più attività incluse nella tabella riportata nel citato allegato 1 del decreto.
L’elenco delle attività interessate potrebbe essere incrementato con l’inserimento di ulteriori attività successivamente individuate attraverso appositi decreti emanati dai ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia, dunque con un semplice atto amministrativo.
La condizione necessaria per ottenere il beneficio si verifica se il valore del fatturato (e dei corrispettivi) realizzati ad aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato dello stesso mese del 2019. Sul punto, la circolare 15/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo, il fatturato va determinato facendo riferimento alle operazioni oggetto delle liquidazioni periodiche Iva dei mesi di aprile 2019 e di aprile 2020, dunque per le fatture immediate rileva la data del documento, mentre per le fatture differite vale quella dei documenti di trasporto.
E’ confermato che il contributo a fondo perduto spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, a coloro che hanno iniziato l’attività dal primo gennaio 2019, mentre la novità è che potrà essere richiesto anche dai soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
Il nuovo contributo sarà accreditato dall’Agenzia delle Entrate direttamente ai beneficiari secondo i seguenti criteri:
L’ammontare del contributo verrà determinato applicando un coefficiente, diversificato a seconda del codice Ateco dell’attività e variabile da un minimo del 100% a un massimo del 400%, all’importo determinato dal “decreto rilancio”.
Al fine di quantificare la somma spettante:
E’ comunque garantito un contributo minimo, ammontante al prodotto tra il coefficiente di settore e un valore di 1.000 o 2.000 euro, rispettivamente per le persone fisiche e per gli altri.
E’ poi fissato un valore massimo del contributo erogabile di 150mila euro.
Si segnala infine che anche il nuovo contributo non concorre alla formazione della base imponibile dell’Irap né delle imposte sui redditi.