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Venerdì, 2 Aprile, 2021
Decreto “Sostegni” – Contributi a fondo perduto

abbiamo segnalato nella Circolare del 25/3/2021, n. 20/2021 che è entrato in vigore il 23/3/2021 il D.L. 41/2021 del 22/3/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), illustrandone i principali contenuti, relativi al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Con la Circolare del 26/3/2021, n. 21/2021 abbiamo segnalato l’importanza di considerare la corretta data di attivazione o di cessazione della partita Iva del soggetto.

Con la Circolare del 31/3/2021, n. 23/2021 abbiamo segnalato i criteri di determinazione del fatturato e di quantificazione del contributo per i soggetti che abbiano aperto la propria attività Iva nel corso dell’anno 2019.

 

Con la presente si specifica quanto segue in merito ai criteri di quantificazione del contributo per i soggetti che si trovino nel regime dei c.d. “forfetari.

I predetti soggetti, anche se effettuano operazioni non rilevanti ai fini Iva secondo l’articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 190/2014, sono obbligati a fatturare i propri servizi (sia pure senza obbligo di fatturazione elettronica) e a certificare i corrispettivi.

Si ritiene quindi che anche per chi si trovi nel regime in oggetto valgano i criteri generali di determinazione del contributo, e che dunque, per coloro che abbiano iniziato la propria attività prima del 1° gennaio 2019, si debba fare riferimento all’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi per ciascuno dei due anni interessati dalla normativa (2019 e 2020).

 

Anche i contribuenti in regime forfettario, al fine di determinare l’ammontare medio 2020 e 2019 da mettere a confronto, devono considerare le fatture al momento della loro emissione e non dell’incasso (se la fattura è stata emessa il 30 dicembre 2020 e l’incasso è avvenuto il 2 gennaio 2021, l’importo deve essere considerato nell’ammontare medio relativo al 2020).

In conclusione, anche per i forfetari devono essere considerate tutte le fatture attive, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2019 e del 2020, indipendentemente dall’avvenuto incasso, comprensive delle note di variazione emesse negli stessi periodi temporali.