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Giovedì, 3 Giugno, 2021
Decreto “Sostegni bis” (D.L. 73/2021) – Misure in favore dell’acquisto della “prima casa” per soggetti con età inferiore a 36 anni

Il D.L. 73/2021 (“Sostegni-bis”) prevede le seguenti misure di favore per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni.

 

- Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

 

- Per gli atti soggetti all’IVA, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l'atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito non può essere chiesto a rimborso.

 

- I mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le predette condizioni sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

 

Si segnala che le predette agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 25 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.