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Martedì, 23 Maggio, 2023
Decreto Lavoro

il Dl 48/2023, c.d. “Decreto Lavoro” ha previsto una mitigazione delle sanzioni per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, che erano previste in un importo da 10.000 a 50.000 euro.

La predetta sanzione era ritenuta esageratamente gravosa, tanto che lo stesso INPS, con messaggio 3516 del 27 settembre 2022 aveva rideterminato il calcolo della sanzione prevedendo la metà del minimo per ogni anno in cui fosse stato commesso l’illecito. Ad esempio, per un omesso versamento di 50 euro in un anno, avrebbe trovato applicazione la sanzione minima di 10.000 euro, riducibile alla metà, dunque pari a 5.000 euro.

Anche a seguito del predetto intervento dell’INPS, comunque, le sanzioni erano rimaste troppo penalizzanti; la criticità è stata ora risolta dal citato decreto, che ha previsto che la sanzione sarà determinata tra un minimo di una volta e mezza l’importo omesso a un massimo di quattro volte l’importo stesso.

Dunque, nell’esempio precedente, in caso di omissione di un importo di 50 euro, la sanzione andrà da 75 a 200 euro.

 

Si ricorda che la sanzione di cui si tratta è applicabile solo nel caso di importi omessi non superiori a 10.000 euro annui, in quanto oltre tale soglia è prevista la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro.

 

Il decreto prevede poi che la sanzione amministrativa non sia applicabile se il datore di lavoro provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.