Il decreto in oggetto, D.L. 19/5/2020, n. 34, ha previsto, all’articolo 26, un complesso meccanismo per favorire la capitalizzazione delle società di capitali e cooperative che, oltre ad altri requisiti:
Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione del descritto aumento di capitale sociale spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento (non imponibile a Irpef/Ires e Irap).
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31/12/2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’ammontare, unitamente agli interessi legali.
Alla società interessata dall’aumento di capitale illustrato, è riconosciuto, dopo l’approvazione del bilancio al 31/12/2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima dell’1/1/2024 comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
Il beneficio è condizionato all’approvazione comunitaria e limitato all’importo di 2 miliardi di euro; un successivo decreto disciplinerà le modalità di fruizione, per cui non è al momento certo che il credito spetti integralmente a tutti i possibili beneficiari.