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Lunedì, 6 Settembre, 2021
Decreto legge 24 agosto 2021 n. 118

è stato pubblicato in data 25/8/2021 il Decreto legge 24 agosto 2021 n. 118 che prevede una serie di provvedimenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, tra i quali si segnala l’introduzione dello strumento della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, i cui contenuti salienti si possono di seguito sintetizzare.

 

- E’ previsto che l’impresa che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi, possa chiedere presso la CCIAA la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative tra l’impresa stessa, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione al predetto squilibrio. La disposizione contiene le modalità tecniche e operative mediante le quali è effettuato lo svolgimento della procedura.

 

- L’impresa può, nell’ambito della procedura citata, chiedere che siano concesse misure protettive, quali l’impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività; inoltre, per la durata della procedura, non può essere pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento.

 

- Nel corso della procedura, l’amministrazione dell’impresa conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa stessa, pur dovendo informare preventivamente l’esperto nominato del compimento di atti di straordinaria amministrazione o che non siano coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

 

- L’accesso alla composizione negoziata è accompagnato da misure premiali di carattere fiscale, quali la rateizzazione delle imposte non versate non iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari.

 

 

 

 

 

 

- La procedura può avere esiti differenti, quali la sottoscrizione di un contratto, con uno o più creditori; la sottoscrizione di una convenzione di moratoria; la sottoscrizione di un accordo sottoscritto dall’impresa, dai creditori e dall’esperto nominato, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento; l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; la predisposizione di un piano attestato di risanamento; la proposizione di una domanda di concordato semplificato (di cui all’art.18 del decreto in oggetto); oppure l’accesso a una delle procedure disciplinate dalla Legge Fallimentare,