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Venerdì, 12 Luglio, 2024
Decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87

in data 28 giugno 2024 è entrato in vigore il Decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87, che ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio tributario; in virtù del principio del favor rei le modifiche esplicano effetti sia per le violazioni commesse in passato, sia per i procedimenti pendenti.

 

Restano immutate le precedenti soglie di punibilità (150mila euro per le ritenute Irpef e 250mila euro per l’Iva), ma secondo le previsioni della nuova normativa è penalmente rilevante l’omesso versamento delle ritenute e dell’Iva entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione a seguito di avviso bonario.

Quindi l’illecito non è più penalmente rilevante allorché, ricevuto l’avviso bonario, si inizi la rateazione.

In caso di decadenza dalla predetta rateazione il contribuente è punito solo se l’ammontare del debito residuo sia superiore a 50mila euro per le ritenute Irpef e a 75mila euro per l’Iva.

 

Dunque la data di consumazione dei due reati viene spostata in avanti:

  • Per quanto riguarda le ritenute Irpef si passa dalla data di presentazione della dichiarazione del sostituto relativa all’anno in cui le ritenute sono state omesse al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della predetta dichiarazione;
  • Per quanto riguarda l’Iva si passa dalla scadenza dell’acconto dell’anno successivo al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva.

Considerando che il contribuente non è punibile in caso di rateazione con debito residuo non superiore a 50mila euro per le ritenute Irpef e a 75mila euro per l’Iva, sarà necessario chiarire cosa debba intendersi per «debito residuo» e quindi se i 50mila e 75mila euro si riferiscano alla sola parte delle imposte non versate, o anche agli interessi e alle sanzioni.