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Lunedì, 8 Ottobre, 2018
Deduzione quote di ammortamento

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9993/2018 chiarisce che l’amministrazione non può disconoscere la deducibilità delle quote di ammortamento conteggiate su un bene, se il costo storico è stato iscritto in un esercizio non più accertabile.

 

Dunque, per i costi frazionati, i termini prescrizionali del potere di accertamento decorrono dall’originaria iscrizione del valore, e non rilevano le successive imputazioni annuali; si è stabilito che per i costi che danno luogo ad una deduzione frazionata in più anni la decadenza del potere di accertamento dell'amministrazione si realizza al 31 dicembre del quarto (o quinto) anno successivo a quello di ciascun periodo di imposta in cui è dedotto il costo ovvero a quello in cui è stato iscritto il costo originario.

 

La Corte di Cassazione sottolinea come le norme sulla decadenza non possono essere interpretate nel senso di lasciare il contribuente esposto all’azione ispettiva dell’erario per termini eccessivamente dilatati, anche perché il contribuente è obbligato alla conservazione dei documenti unicamente per gli anni oggetto di possibile accertamento.

 

Quindi, nell'ipotesi di costi la cui deducibilità è frazionata nel tempo, il computo della decadenza decorre dall’anno in cui è stato iscritto in bilancio il valore da ripartire.

Consequenzialmente, se non è stata disconosciuta tale originaria iscrizione, le relative quote imputate negli esercizi successivi sono deducibili.