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Martedì, 3 Settembre, 2019
Detrazione d’imposta per spese di riqualificazione energetica di edifici

La legge 296/2006, ha istituito l’agevolazione relativa alla detrazione dall’imposta per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, stabilendo che la detrazione spetti, oltre che ai privati, anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa.

 

Successivamente l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 340/E/2008, aveva puntualizzato come l’agevolazione potesse riguardare solo gli interventi realizzati sugli immobili strumentali all’esercizio dell’attività esercitata e non i beni oggetto dell’attività stessa; dunque, a parere dell’Agenzia, le società esercenti l’attività di locazione (immobiliari di gestione), sarebbero escluse dell’applicazione dell’agevolazione, in quanto gli immobili sui quali dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata (locazione a terzi) e non sono cespiti strumentali.

 

La predetta interpretazione, ha dato adito a molti contenziosi, che hanno portato alla formazione di una giurisprudenza quasi sempre favorevole alle società immobiliari.

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19815/2019 depositata il 23 luglio 2019, ha posto fine alla datata questione, chiarendo che la legge istitutiva dell’agevolazione in oggetto non pone alcuna distinzione tra immobili strumentali, patrimonio e merce, riconoscendo chiaramente la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico senza alcuna differenziazione oggettiva.