
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza n. 2906/2018 ha precisato che la detrazione per gli interventi eseguiti e finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche su edifici esistenti non deve essere limitata solo agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi né, per i titolari di reddito d’impresa, agli interventi sui fabbricati strumentali.
L’Agenzia delle Entrate è orientata a ritenere che l’agevolazione fiscale in oggetto non rilevi se non in presenza di beni strumentali direttamente utilizzati dal soggetto che ha sostenuto le spese per interventi di risparmio energetico.
Al contrario, la Commissione, con la sentenza citata, ha accolto la tesi del contribuente, ritenendo che anche gli immobili destinati alla vendita (c.d. “immobili merce”) possano essere oggetto dell’agevolazione prevista per le spese per interventi di risparmio energetico, preso atto di come il dettato normativo preveda la detrazione fiscale per interventi su edifici esistenti, senza alcuna limitazione quanto alla proprietà o all’uso, purché il contribuente che effettua l’intervento dia adeguata documentazione delle spese.
L’agevolazione in oggetto, spetterebbe dunque ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi, senza distinzione alcuna quanto alla classificazione a bilancio dei beni posseduti.