La Risoluzione Agenzia Entrate 28/7/2016, n. 64 fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente more uxorio. Ai sensi della citata disposizione, la detrazione in parola spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono in base ad un titolo idoneo l’immobile su cui sono effettuati gli interventi in questione.
Dal punto di vista soggettivo, in particolare, l’agevolazione spetta al proprietario o al nudo proprietario, al titolare di un diritto reale, all’inquilino e al comodatario.
E’ stato chiarito che la detrazione è riconosciuta anche ai familiari di tali soggetti, purché siano conviventi e sostengano le spese.
Per «familiari», si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Inoltre, il titolo che legittima la fruizione della detrazione è costituito dalla condizione di familiare convivente, e la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori. Alla luce della normativa e della prassi così illustrata, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile e che abbia sostenuto spese per gli interventi in questione potrebbe beneficiare della detrazione solo se risultasse detentore dell'immobile in base ad un contratto.
Tali considerazioni vanno però riconsiderate alla luce dell’entrata in vigore della Legge sulle unioni civili, che, pur non equiparando al vincolo giuridico del matrimonio quello delle convivenze di fatto, estende ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi. Da ciò si evince che la legge ha comunque attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e ha altresì evidenziato la sussistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile che rappresenta la dimora comune.
L’Agenzia delle Entrate conclude quindi che il convivente more uxorio che sostenga spese di recupero del patrimonio edilizio può beneficiare della relativa detrazione allo stesso modo dei familiari conviventi.